Separazione e divorzio breve
La legge n. 55 del 2015, più nota come la legge sul c.d. “divorzio breve”, ha modificato i tempi per presentare domanda di divorzio, introducendo alcune modifiche alla legge n. 898/70.
Quest’ultima legge prevedeva, al momento della sua entrata in vigore, il termine di 5 anni per proporre la domanda di divorzio, decorrenti dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Successivamente, nel 1987 la legge n. 74/87, all’art. 5, aveva ridotto tale termine a tre anni.
La legge approvata nel 2015, infine, ha diminuito ulteriormente il termine in questione, che oggi è fissato in dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, nella procedura di separazione personale, e in sei mesi nel caso di separazione consensuale.
Durante i lavori parlamentari, i relatori hanno osservato come: “la riduzione dei tempi di separazione sia finalizzata al raggiungimento di tre obiettivi, quali: la riduzione della conflittualità tra i coniugi, la deflazione delle cause di separazione e divorzio e la riduzione dei costi del divorzio”.
Al fine di incentivare la riduzione dei tempi e costi della separazione personale e del divorzio, il legislatore ha anche introdotto, con l’art. 6 del decreto legge n. 132/14, la procedura di “negoziazione assistita”.
In questo caso, le trattative sulle condizioni della separazione o del divorzio avvengono con l’assistenza degli avvocati di ciascun coniuge e si introducono attraverso la sottoscrizione di un “accordo di negoziazione” che disciplina di comune accordo le fasi delle trattative stesse, da svolgere cooperando “in buona fede e con lealtà”.
La legge prevede che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tale accordo è, quindi, trasmesso al Procuratore della Repubblica il quale, quando non ravvisa irregolarità, concede l’autorizzazione ovvero comunica alle parti interessate il proprio nullaosta, a seconda che vi siano o non vi siano figli minori, incapaci o portatori di grave handicap. Altrimenti, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che dispone la comparizione personale delle parti avanti a sé.
L’accordo, munito dei previsti nullaosta o autorizzazioni, viene trasmesso direttamente dagli avvocati delle parti all’Ufficiale di stato civile per le conseguenti annotazioni di legge.
Ridurre la conflittualità tra i coniugi, ridurre le cause, ridurre i costi.