la mediazione obbligatoria in materia civile
Il decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dal decreto legge n. 69/2013, ha stabilito una condizione di procedibilità delle domande giudiziali in alcune materie. In particolare, chi intenda promuovere una causa in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione c.d. obbligatoria.
Il procedimento di mediazione si svolge di fronte a un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia ed è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Nel corso del primo incontro, il mediatore illustra alle parti presenti le finalità e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione; qualora tutte le parti coinvolte esprimano la disponibilità a dare corso alla procedura, si apre la fase della mediazione vera e propria, nel cui ambito il mediatore si adopera per far raggiungere alle parti un accordo conciliativo. Nel caso in cui, invece, le parti non raggiungano un accordo, o non vi sia la disponibilità di tutte ad avviare la procedura di mediazione, viene redatto verbale negativo e ciascuna di esse può avviare la causa.
Per incentivare l’adesione alla procedura di mediazione, la legge stabilisce che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Inoltre, si prevede che il giudice condanni la parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Le indennità dovute agli Organismi di mediazione sono determinate con Decreto ministeriale (vedasi il D.M. 180/2010, e successive modifiche) e sono riconosciuti benefici fiscali, correlati alle indennità corrisposte agli Organismi, per le parti che abbiano partecipato a un procedimento di mediazione.
Nel primo incontro, il mediatore illustra le finalità e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione.