L’equa riparazione per eccessiva durata dei processi
La legge n. 89 del 2001 stabilisce che chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
L’eccessiva durata del giudizio può riguardare un processo civile, penale o amministrativo.
Si considera rispettato il termine “ragionevole” se il processo non eccede la durata di 3 anni in primo grado, di 2 anni in secondo grado, di 1 anno nel giudizio di cassazione, ovvero, se comunque il processo, nel suo complesso non ha superato la durata di 6 anni.
Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando la provvisoria esecuzione del decreto.
Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo.
L’indennizzo è, comunque, determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione del termine di ragionevole durata; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa.
La misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. La legge stabilisce, comunque, alcune specifiche ipotesi in cui l’indennizzo non viene riconosciuto.
La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui l’amministrazione ha ricevuto la suddetta documentazione.
Se il processo supera la “ragionevole durata”, si può avere diritto ad un indennizzo.